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Ordinanza — n. 44306/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICA PAUL nato il 04/06/1966 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nica Paul avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che in relazione al diniego delle attenuanti generiche è stata fornita una, sia pur sintetica, motivazione, dando atto dell'insussistenza di elementi atti ad attenuare la gravità del fatto, mentre, per quanto concerne l'aumento disposto a titolo di continuazione, la Corte di appello ha richiamato la capacità criminale e la reiterazione delle condotte, ritenendo tali elementi idonei a giustificare l'aumento di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICA PAUL nato il 04/06/1966 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nica Paul avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che in relazione al diniego delle attenuanti generiche è stata fornita una, sia pur sintetica, motivazione, dando atto dell'insussistenza di elementi atti ad attenuare la gravità del fatto, mentre, per quanto concerne l'aumento disposto a titolo di continuazione, la Corte di appello ha richiamato la capacità criminale e la reiterazione delle condotte, ritenendo tali elementi idonei a giustificare l'aumento di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva sanzioni penali alleggerimento della pena riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICA PAUL nato il 04/06/1966 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nica Paul avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che in relazione al diniego delle attenuanti generiche è stata fornita una, sia pur sintetica, motivazione, dando atto dell'insussistenza di elementi atti ad attenuare la gravità del fatto, mentre, per quanto concerne l'aumento disposto a titolo di continuazione, la Corte di appello ha richiamato la capacità criminale e la reiterazione delle condotte, ritenendo tali elementi idonei a giustificare l'aumento di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente