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Ordinanza — n. 44304/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44304/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASHEED AAMIR nato il 21/09/1992 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rasheed Aamir avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente censurck. il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche negate, tuttavia, sulla base di una valutazione di merito immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, non suscettibile di rivalutazione in questa sede; ritenuto, in particolare, che le attenuanti non sono state negate quale effetto diretto dell'esito negativo della messa alla prova, bensì perché il ricorrente è stato tratto in arresto per un fatto analogo, valorizzato dalla Corte di appello ai fini del giudizio sulla mancanza di resipiscenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44304/2023 — snpen · Corte di Cassazione: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche negate, tuttavia, sulla base di una valutazione di merito immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, non suscettibile di rivalutazione in questa sede; ritenuto, in particolare, che le attenuanti non sono state negate quale effetto diretto dell'esito negativo della messa alla prova, bensì perché il ricorrente è stato tratto in arresto per un fatto analogo, valorizzato dalla Corte di appello ai fini del giudizio sulla mancanza di resipiscenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali indennizzo per carcerazione preventiva attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa riesame dell'asilo assistenza riabilitativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASHEED AAMIR nato il 21/09/1992 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rasheed Aamir avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente censurck. il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche negate, tuttavia, sulla base di una valutazione di merito immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, non suscettibile di rivalutazione in questa sede; ritenuto, in particolare, che le attenuanti non sono state negate quale effetto diretto dell'esito negativo della messa alla prova, bensì perché il ricorrente è stato tratto in arresto per un fatto analogo, valorizzato dalla Corte di appello ai fini del giudizio sulla mancanza di resipiscenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente