Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44301/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44301/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSERDOTTI ROLANDO nato a BRESCIA il 16/04/1968 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rolando Masserdotti avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito come il ricorrente non sia stato rinvenuto presso il suo domicilio a notevole distanza temporale da quan&D era stato telefonicamente contattato dai Carabinieri, riferendo che si trovava a soli 200 mt. da casa e che stava rientrando, il che rende del tutto inverosimile la ricostruzione alternativa fornita in sede di ricorso; rilevato che il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello motivatamente indicato le ragioni ostative al trattamento più favorevole invocato dal ricorrente (si veda p.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod.pen; Ordinanza — n. 44301/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito come il ricorrente non sia stato rinvenuto presso il suo domicilio a notevole distanza temporale da quan&D era stato telefonicamente contattato dai Carabinieri, riferendo che si trovava a soli 200 mt. da casa e che stava rientrando, il che rende del tutto inverosimile la ricostruzione alternativa fornita in sede di ricorso; rilevato che il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello motivatamente indicato le ragioni ostative al trattamento più favorevole invocato dal ricorrente (si veda p.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan evasione all'obbligo di contribuzione impedimenti all'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSERDOTTI ROLANDO nato a BRESCIA il 16/04/1968 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rolando Masserdotti avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito come il ricorrente non sia stato rinvenuto presso il suo domicilio a notevole distanza temporale da quan&D era stato telefonicamente contattato dai Carabinieri, riferendo che si trovava a soli 200 mt. da casa e che stava rientrando, il che rende del tutto inverosimile la ricostruzione alternativa fornita in sede di ricorso; rilevato che il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello motivatamente indicato le ragioni ostative al trattamento più favorevole invocato dal ricorrente (si veda p.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President