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Ordinanza — n. 44299/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44299/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZAM ABRADIH nato il 14/05/1983 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Azzam Abdrabih avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l'aumento a titolo di continuazione (mesi 9) è stato commisurato a fronte di numerosissime cessioni settimanali, protrattesi per cìrca un anno; altttancsi dica g per il diniego delle generiche, ampiamente motivato sulla base de la continuità dell'attività illecita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44299/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali riduzione della pena abbandono del procedimento penale continuazione dell'esecuzione attività criminosa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZAM ABRADIH nato il 14/05/1983 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Azzam Abdrabih avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l'aumento a titolo di continuazione (mesi 9) è stato commisurato a fronte di numerosissime cessioni settimanali, protrattesi per cìrca un anno; altttancsi dica g per il diniego delle generiche, ampiamente motivato sulla base de la continuità dell'attività illecita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.