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Ordinanza — n. 44297/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic penalty challenge without addressing appellate court's criminal capacity arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Hammouda Mouhcine inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Mouhcine contested the sentencing generically without engaging with the Court of Appeal's specific reasoning regarding his criminal capacity. The court rejected this approach, ruling that a generic challenge fails to meet the requirement of substantively addressing the lower court's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal sentence must specifically address the arguments of the lower court; a generic denial of the quantification without confronting the reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic sentencing challenge criminal capacity assessment Court of Cassation procedure procedural exhaustion requirement attenuazione della pena riesame dell'entità pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMOUDA MOUHCINE nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hammoud,Mouhcine avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta la quantificazione della pena in maniera generica e non confrontandosi con le argomentazioni della Corte di appello, che ha valorizzato la capacità criminale dell'imputato (si veda p.3 e 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell'a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente