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Ordinanza — n. 44295/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44295/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44295/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSANI YOUSSEF nato il 22/07/1988 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Youssef Hassani avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla non configurabilità della continuazione che, come riconosciuto dal ricorrente, costituiva il presupposto per l'accesso al concordato in appello; ritenuto che la motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al riconoscimento della recidiva è immune da censure, essendo stati indicati i parametri ritenuti idonei a giustificare il discostamento dalla pena base, nonché le ragioni sottese al riconoscimento della propensione a commettere reati della stessa indole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell)a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44295/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSANI YOUSSEF nato il 22/07/1988 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Youssef Hassani avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla non configurabilità della continuazione che, come riconosciuto dal ricorrente, costituiva il presupposto per l'accesso al concordato in appello; ritenuto che la motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al riconoscimento della recidiva è immune da censure, essendo stati indicati i parametri ritenuti idonei a giustificare il discostamento dalla pena base, nonché le ragioni sottese al riconoscimento della propensione a commettere reati della stessa indole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell)a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione adeguamento della pena concorso materiale di reati prescrizione della pena concorso di motivi di sospensione revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSANI YOUSSEF nato il 22/07/1988 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Youssef Hassani avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla non configurabilità della continuazione che, come riconosciuto dal ricorrente, costituiva il presupposto per l'accesso al concordato in appello; ritenuto che la motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al riconoscimento della recidiva è immune da censure, essendo stati indicati i parametri ritenuti idonei a giustificare il discostamento dalla pena base, nonché le ragioni sottese al riconoscimento della propensione a commettere reati della stessa indole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell)a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente