Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44291/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44291/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMBRA CARMELO nato a AGRIGENTO il 26/04/1991 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Ciambra avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente la mancata esclusione della tipicità della condotta, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse priva di efficacia drogante, nonché l'omesso riconoscimento dell'art. 131-bis cp, delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp; rilevato che i motivi si risolvono nell'enunciazione di principi generali, senza confrontarsi con le ragioni sottese alla decisione impugnata, nella quale si dà puntualmente conto del fatto che lo stupefacente aveva una accertata efficacia drogante e dell'insussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di minima offensività, nonché per addivenire ad un trattamento sanzionatorio più favorevole; a fronte di motivazioni logiche e coerenti, non vi è spazio per una rivalutazione nel merito in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44291/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cp, delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp; rilevato che i motivi si risolvono nell'enunciazione di principi generali, senza confrontarsi con le ragioni sottese alla decisione impugnata, nella quale si dà puntualmente conto del fatto che lo stupefacente aveva una accertata efficacia drogante e dell'insussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di minima offensività, nonché per addivenire ad un trattamento sanzionatorio più favorevole; a fronte di motivazioni logiche e coerenti, non vi è spazio per una rivalutazione nel merito in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione carattere economico di medicamenti test sul consumo di droga carenza di sostanza economica
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMBRA CARMELO nato a AGRIGENTO il 26/04/1991 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Ciambra avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente la mancata esclusione della tipicità della condotta, sostenendo che la sostanza stupefacente fosse priva di efficacia drogante, nonché l'omesso riconoscimento dell'art. 131-bis cp, delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp; rilevato che i motivi si risolvono nell'enunciazione di principi generali, senza confrontarsi con le ragioni sottese alla decisione impugnata, nella quale si dà puntualmente conto del fatto che lo stupefacente aveva una accertata efficacia drogante e dell'insussistenza dei presupposti per ritenere il fatto di minima offensività, nonché per addivenire ad un trattamento sanzionatorio più favorevole; a fronte di motivazioni logiche e coerenti, non vi è spazio per una rivalutazione nel merito in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President