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Ordinanza — n. 44290/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44290/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 02/08/1996 avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Mohamited avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente aveva prestato il consenso alla confisca (come risultante dagli atti) senza che l'accordo possa in alcun modo ritenersi limitato alla sola confisca dello stupefacente, con esclusione della somma di denaro, con la conseguenza che non può dolersi in questa sede dell'avvenuto recepimento dell'accordo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44290/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 02/08/1996 avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Mohamited avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente aveva prestato il consenso alla confisca (come risultante dagli atti) senza che l'accordo possa in alcun modo ritenersi limitato alla sola confisca dello stupefacente, con esclusione della somma di denaro, con la conseguenza che non può dolersi in questa sede dell'avvenuto recepimento dell'accordo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concessione del sequestro confisca sotto sanzione internazionale revoca del sequestro consenso tacito revoca del concordato confisca dei beni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 02/08/1996 avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Mohamited avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente aveva prestato il consenso alla confisca (come risultante dagli atti) senza che l'accordo possa in alcun modo ritenersi limitato alla sola confisca dello stupefacente, con esclusione della somma di denaro, con la conseguenza che non può dolersi in questa sede dell'avvenuto recepimento dell'accordo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente