Ordinanza — n. 44289/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAEL AZZDIN nato il 15/05/1989 avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Azzdin Isrnael avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili, non rientrando tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; rilevato che la pena applicata è quella richiesta dalle parti, sicchè non può contestarsi la correttezza del computo della stessa, né può dedursi il paventato vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44289/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; rilevato che la pena applicata è quella richiesta dalle parti, sicchè non può contestarsi la correttezza del computo della stessa, né può dedursi il paventato vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISMAEL AZZDIN nato il 15/05/1989 avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Azzdin Isrnael avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili, non rientrando tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; rilevato che la pena applicata è quella richiesta dalle parti, sicchè non può contestarsi la correttezza del computo della stessa, né può dedursi il paventato vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente