Ordinanza — n. 44288/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FILIPPO FRANCESCO nato a ERICE il 30/08/1992 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Francesco Marchese avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen. e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen., non precisando in alcun modo quale sarebbe stato il vizio motivazionale emergente dalle sentenze di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod.pen, art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 44288/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod.pen. e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen., non precisando in alcun modo quale sarebbe stato il vizio motivazionale emergente dalle sentenze di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FILIPPO FRANCESCO nato a ERICE il 30/08/1992 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Francesco Marchese avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen. e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen., non precisando in alcun modo quale sarebbe stato il vizio motivazionale emergente dalle sentenze di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo Gaetano De Amicís