Ordinanza — n. 44287/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/06/1979 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che sono manifestamente infondate le doglianze concernenti le modalità di individuazione del Bruno, posto che il ricorrente non si confronta con le specifiche considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello (si veda p.5-7), lì dove si dà atto sia del riconoscimento vocale, sia del particolare soprannome con il quale Bruno era noto negli ambienti di riferimento; altrettanto dicasi in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, avendo la Corte di appello evidenziato come i quantitativi di stupefacente trattati erano sicuramente rilevanti, tanto che è lo stesso Bruno, in una delle intercettazioni, a fornire quale valore di riferimento quello di €45.000/60.000 (si veda p.11); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44287/2023 — snpen · Corte di Cassazione: .
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/06/1979 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che sono manifestamente infondate le doglianze concernenti le modalità di individuazione del Bruno, posto che il ricorrente non si confronta con le specifiche considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello (si veda p.5-7), lì dove si dà atto sia del riconoscimento vocale, sia del particolare soprannome con il quale Bruno era noto negli ambienti di riferimento; altrettanto dicasi in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, avendo la Corte di appello evidenziato come i quantitativi di stupefacente trattati erano sicuramente rilevanti, tanto che è lo stesso Bruno, in una delle intercettazioni, a fornire quale valore di riferimento quello di €45.000/60.000 (si veda p.11); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente