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Ordinanza — n. 44286/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44286/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44286/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORANI IZMI nato a TRENTO il 20/11/1993 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Zorjani Izmi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente ripropone questioni già approfonditamente esaminate dalla Corte di appello che, con motivazione immune da censure, ha ritenuto l'insussistenza di reali esigenze che avrebbero giustificato l'allontanamento dall'abitazione ove il ricorrente era ristretto; tanto meno è stata ritenutepipotizzabile il riconoscimento dell'art. 131-bis cod.pen. sulla base dei plurimi precedenti indicati dalla Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 44286/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod.pen. sulla base dei plurimi precedenti indicati dalla Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sfratto misura di allontanamento nel diritto degli stranieri allontanamento nonostante motivi di salute revoca del permesso di dimora soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORANI IZMI nato a TRENTO il 20/11/1993 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Zorjani Izmi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente ripropone questioni già approfonditamente esaminate dalla Corte di appello che, con motivazione immune da censure, ha ritenuto l'insussistenza di reali esigenze che avrebbero giustificato l'allontanamento dall'abitazione ove il ricorrente era ristretto; tanto meno è stata ritenutepipotizzabile il riconoscimento dell'art. 131-bis cod.pen. sulla base dei plurimi precedenti indicati dalla Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente