Ordinanza — n. 44283/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GASPARE nato a SALEMI il 07/05/1997 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaspare Messina avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente ripropone questionf in fatto, formulando ipotesi alternative di valutazione delle prove, non confrontandosi con la ricostruzione completa e coerente contenuta nelle conformi sentenze di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de9 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GASPARE nato a SALEMI il 07/05/1997 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaspare Messina avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente ripropone questionf in fatto, formulando ipotesi alternative di valutazione delle prove, non confrontandosi con la ricostruzione completa e coerente contenuta nelle conformi sentenze di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de9 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente