Ordinanza — n. 44282/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTI ANGELO nato a MONCALIERI il 26/01/1990 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Clementi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenutot la manifesta infondatezza del ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in relazione a due episodi di evasione ritenuti in continuazione; rilevato che la Corte di appello, con motivazione immune da censure in questa sede, ha esposto le ragioni sottese all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTI ANGELO nato a MONCALIERI il 26/01/1990 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Clementi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenutot la manifesta infondatezza del ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in relazione a due episodi di evasione ritenuti in continuazione; rilevato che la Corte di appello, con motivazione immune da censure in questa sede, ha esposto le ragioni sottese all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.