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Ordinanza — n. 44282/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44282/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTI ANGELO nato a MONCALIERI il 26/01/1990 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Clementi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenutot la manifesta infondatezza del ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in relazione a due episodi di evasione ritenuti in continuazione; rilevato che la Corte di appello, con motivazione immune da censure in questa sede, ha esposto le ragioni sottese all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie motivi di cassazione restituzione dell'assistenza sociale azione civile diritto al risarcimento danni spese di assistenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTI ANGELO nato a MONCALIERI il 26/01/1990 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Clementi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenutot la manifesta infondatezza del ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in relazione a due episodi di evasione ritenuti in continuazione; rilevato che la Corte di appello, con motivazione immune da censure in questa sede, ha esposto le ragioni sottese all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.