Ordinanza — n. 44281/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOADER FLORIN nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Toader Florin avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito dato atto della motivata esclusione della messa alla prova, frutto di un giudizio non sindacabile in questa sede (Sez.4, n. 9581 del 2015, Rv.266299); rilevato che il ricorrente sembrerebbe censurare anche il trattamento sanzionatorio, questione che invero non era stata espressamente dedotta in appello e, in ogni caso, infondata, avendo i giudici di merito esplicitato i parametri ex art. 133 cod.pen. impiegati per la determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 44281/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9581 del 2015, Rv.266299); rilevato che il ricorrente sembrerebbe censurare anche il trattamento sanzionatorio, questione che invero non era stata espressamente dedotta in appello e, in ogni caso, infondata, avendo i giudici di merito esplicitato i parametri ex art. 133 cod.pen. impiegati per la determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOADER FLORIN nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Toader Florin avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito dato atto della motivata esclusione della messa alla prova, frutto di un giudizio non sindacabile in questa sede (Sez.4, n. 9581 del 2015, Rv.266299); rilevato che il ricorrente sembrerebbe censurare anche il trattamento sanzionatorio, questione che invero non era stata espressamente dedotta in appello e, in ogni caso, infondata, avendo i giudici di merito esplicitato i parametri ex art. 133 cod.pen. impiegati per la determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consiglier