Cassation appeal dismissed for attempting to re-evaluate facts on minor offensiveness contrary to appellate court's explicit reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the particular minor offensiveness of the crime, but the court found this constituted an impermissible attempt to re-examine the trial record. The court ruled that the appellate court had already thoroughly evaluated these specific profiles and explicitly excluded the application of the relevant penal provision, thereby adequately motivating its decision without logical contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if it attempts to re-evaluate the factual findings or the application of specific mitigating circumstances that have already been expressly and adequately addressed by the appellate court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISSI GIUSEPPE nato a ANDRIA il 19/09/1954 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Gissi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, si risolve in un tentativo non consentito di rilettura nel merito delle risultanze istruttorie volte a valorizzare i profili di minima offensività che, invero, sono stati specificamente vagliati dal giudice d'appello che ha motivatamente escluso che il fatto potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 131-bis cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sul tema, non potendosi ravvisare gli estremi della manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo Gaetano De Amicis