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Ordinanza — n. 44276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI PIETRO nato a ERICE il 07/11/1983 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lipari Pietro avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito dato atto della gravità del fatto, sottolineando come l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari si è protratto per un lasso apprezzabile di tempo; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il riconoscimento della recidiva, avendo la Corte di appello espressamente motivato in ordine alla ritenuta maggiore capacità a delinquere dimostrata dalla reiterazione delle condotte illecite (si veda p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: .

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione di familiari ripetute violazioni del diritto degli stranieri verosimiglianza dei motivi d'asilo aiuto all'evasione di detenuti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI PIETRO nato a ERICE il 07/11/1983 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lipari Pietro avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito dato atto della gravità del fatto, sottolineando come l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari si è protratto per un lasso apprezzabile di tempo; rilevato che è manifestamente infondato anche il motivo concernente il riconoscimento della recidiva, avendo la Corte di appello espressamente motivato in ordine alla ritenuta maggiore capacità a delinquere dimostrata dalla reiterazione delle condotte illecite (si veda p.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente