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Ordinanza — n. 44275/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44275/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROMAURO MICHELE nato a CORATO il 21/05/1960 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mastromauro Michele avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, enunciando i motivi senza esporne congruamente le ragioni poste a sostegno; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44275/2023 — snpen · Corte di Cassazione: . P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione difetto di motivazione difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi che possono invocarsi prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROMAURO MICHELE nato a CORATO il 21/05/1960 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mastromauro Michele avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, enunciando i motivi senza esporne congruamente le ragioni poste a sostegno; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente