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Ordinanza — n. 44274/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44274/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44274/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSAGGIO VINCENZO PIETRO nato a PALERMO il 27/09/1994 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21132/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riforma parzialmente, revocando la confisca, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Vincenzo Pietro Versaggio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi, oltre che generici, sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. 3-6 pagg. provv. innpugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44274/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 21132/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riforma parzialmente, revocando la confisca, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Vincenzo Pietro Versaggio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi, oltre che generici, sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. 3-6 pagg. provv. innpugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi eccezione di incostituzionalità impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSAGGIO VINCENZO PIETRO nato a PALERMO il 27/09/1994 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21132/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riforma parzialmente, revocando la confisca, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Vincenzo Pietro Versaggio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi, oltre che generici, sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. 3-6 pagg. provv. innpugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso