Ordinanza — n. 44266/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRONER ELENA nato a BORGO VALSUGANA il 09/08/1967 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE, R.G.N. 20835/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado con la quale Elena Froner era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 340 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge in ordine all'affermazione di colpevolezza, in specie con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. pen; Ordinanza — n. 44266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20835/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado con la quale Elena Froner era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 340 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge in ordine all'affermazione di colpevolezza, in specie con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRONER ELENA nato a BORGO VALSUGANA il 09/08/1967 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE, R.G.N. 20835/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado con la quale Elena Froner era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 340 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge in ordine all'affermazione di colpevolezza, in specie con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i