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Ordinanza — n. 44265/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44265/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44265/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETTA GIANLUCA nato a TARANTO il 07/03/1978 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; • R.G.N. 20829/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte d appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Gianluca Pretta era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine ad alcune eccezioni processuali , alla valutazione delle prove e all'affermazione di colpevolezza, nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze o manifestamente infondate (così per il primo motivo) o reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (così per gli altri due motivi - v. pagg. 4-11 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen, art. 384 cod. pen; Ordinanza — n. 44265/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; • R.G.N. 20829/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte d appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Gianluca Pretta era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine ad alcune eccezioni processuali , alla valutazione delle prove e all'affermazione di colpevolezza, nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze o manifestamente infondate (così per il primo motivo) o reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (così per gli altri due motivi - v. pagg. 4-11 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali ammende per infrazione procedurale motivi di revisione recupero delle spese esecutive procedure di ricorso azione con domande successive

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
art. 384 cod. pen
pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine ad alcune eccezioni processuali , alla valutazione delle prove e all'affermazione di colpevolezza, nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETTA GIANLUCA nato a TARANTO il 07/03/1978 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; • R.G.N. 20829/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte d appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Gianluca Pretta era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine ad alcune eccezioni processuali , alla valutazione delle prove e all'affermazione di colpevolezza, nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze o manifestamente infondate (così per il primo motivo) o reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (così per gli altri due motivi - v. pagg. 4-11 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec