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Ordinanza — n. 44263/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44263/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44263/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZINO KATIA nato a NARDO il 31/05/1983 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20716/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Katia Ronzino era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all'affermazione di colpevolezza; ragioni poi reiterate con successiva memoria difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 1 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 44263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20716/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Katia Ronzino era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all'affermazione di colpevolezza; ragioni poi reiterate con successiva memoria difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 1 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione riconsiderazione riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
20716/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Katia Ronzino era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZINO KATIA nato a NARDO il 31/05/1983 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20716/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Katia Ronzino era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all'affermazione di colpevolezza; ragioni poi reiterate con successiva memoria difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 1 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso