Ordinanza — n. 44262/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HORVAT PRINCIPE nato a LOVERE il 22/07/1990 PELLERINI RUBINCA nato a TRADATE il 06/02/1996 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20710/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, concedendo un beneficio, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Principe Horvapte Rubinca Pellerini erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 56-640 e 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, in specie di quella documentale, e alla affermazione della colpevolezza dei prevenuti; ragioni poi reiterate dall'HcrYait con successiva memoria difensiva, in particolare con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 16-17 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; irrilevante è l'errore nel richiamo ad un precedente penale inesistente, perché i giudici di merito avevano menzionato anche altri gravi precedenti penali di una certa gravità, ostativi all'accoglimento delle richieste difensive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20710/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, concedendo un beneficio, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Principe Horvapte Rubinca Pellerini erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 56-640 e 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, in specie di quella documentale, e alla affermazione della colpevolezza dei prevenuti; ragioni poi reiterate dall'HcrYait con successiva memoria difensiva, in particolare con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 16-17 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; irrilevante è l'errore nel richiamo ad un precedente penale inesistente, perché i giudici di merito avevano menzionato anche altri gravi precedenti penali di una certa gravità, ostativi all'accoglimento delle richieste difensive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HORVAT PRINCIPE nato a LOVERE il 22/07/1990 PELLERINI RUBINCA nato a TRADATE il 06/02/1996 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20710/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, concedendo un beneficio, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Principe Horvapte Rubinca Pellerini erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 56-640 e 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, in specie di quella documentale, e alla affermazione della colpevolezza dei prevenuti; ragioni poi reiterate dall'HcrYait con successiva memoria difensiva, in particolare con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 16-17 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; irrilevante è l'errore nel richiamo ad un precedente penale inesistente, perché i giudici di merito avevano menzionato anche altri gravi precedenti penali di una certa gravità, ostativi all'accoglimento delle richieste difensive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de