Ordinanza — n. 44257/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENYNETS IURII nato il 13/08/1989 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20520/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente, assolvendo l'imputato da uno dei reati contestati e riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto ovvero proponendo ragioni manifestamente infondate; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 44257/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20520/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente, assolvendo l'imputato da uno dei reati contestati e riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto ovvero proponendo ragioni manifestamente infondate; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENYNETS IURII nato il 13/08/1989 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20520/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente, assolvendo l'imputato da uno dei reati contestati e riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto ovvero proponendo ragioni manifestamente infondate; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso