Ordinanza — n. 44255/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCATANTE GIOVANNI nato a CORLEONE il 20/12/1968 D'ANGELO SALVATORE nato a CORLEONE il 18/02/1969 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20475/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Mercatante e Salvatore D'Angelo erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge in ordine al mancato riconoscimento delle at:tenuanti generiche e del benefiep della sospensione condizionale della pena; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato motivi privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte, anche in relazione alla impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena per la terza volta (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 44255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20475/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Mercatante e Salvatore D'Angelo erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge in ordine al mancato riconoscimento delle at:tenuanti generiche e del benefiep della sospensione condizionale della pena; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato motivi privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte, anche in relazione alla impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena per la terza volta (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCATANTE GIOVANNI nato a CORLEONE il 20/12/1968 D'ANGELO SALVATORE nato a CORLEONE il 18/02/1969 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20475/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Giovanni Mercatante e Salvatore D'Angelo erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge in ordine al mancato riconoscimento delle at:tenuanti generiche e del benefiep della sospensione condizionale della pena; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato motivi privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte, anche in relazione alla impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena per la terza volta (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec