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Ordinanza — n. 44254/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44254/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 07/08/1993 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20451/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Pacifico era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 385, 56 e 624-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione circa l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di evasione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità cc:Insegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20451/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Pacifico era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 385, 56 e 624-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione circa l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di evasione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità cc:Insegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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riconsiderazione motivi di revisione reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso azione con domande successive
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 07/08/1993 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20451/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Alessandro Pacifico era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 385, 56 e 624-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione circa l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di evasione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità cc:Insegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso