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Ordinanza — n. 44250/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44250/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLUCCIO VINCENZO nato a BELLONA il 25/01/.1975 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20294/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Vincenzo Felluccio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza e alla idoneità della condotta a ledere l'interesse protetto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 44250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20294/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Vincenzo Felluccio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza e alla idoneità della condotta a ledere l'interesse protetto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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procedure di ricorso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese procedurali motivi di revisione recupero dei costi impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
20294/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Vincenzo Felluccio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 336 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLUCCIO VINCENZO nato a BELLONA il 25/01/.1975 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20294/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Vincenzo Felluccio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza e alla idoneità della condotta a ledere l'interesse protetto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso