Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44249/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARCO nato a TORINO il 21/03/1982 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20272/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marco Calabrese era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-5 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20272/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marco Calabrese era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-5 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi che possono invocarsi allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione censure procedurali rinuncia alla motivazione motivi validi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARCO nato a TORINO il 21/03/1982 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20272/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Marco Calabrese era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-5 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis