Ordinanza — n. 44244/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISSI ACHRAFEDDINE (CUI 0576TMD) nato a SANREMO il 27/01/1997 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; nn•n R.G.N. 20196/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale Achrafeddine El Idrissi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente disatteso ovvero omesso di motivare le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, in parte reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche e non si era pronunciatck, sulla sostituzione della pena detentiva perché non era stata formulata alcuna richiesta da parte dell'interessato (v. pagg. 1-2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44244/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20196/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale Achrafeddine El Idrissi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente disatteso ovvero omesso di motivare le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, in parte reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche e non si era pronunciatck, sulla sostituzione della pena detentiva perché non era stata formulata alcuna richiesta da parte dell'interessato (v. pagg. 1-2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISSI ACHRAFEDDINE (CUI 0576TMD) nato a SANREMO il 27/01/1997 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; nn•n R.G.N. 20196/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale Achrafeddine El Idrissi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente disatteso ovvero omesso di motivare le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, in parte reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche e non si era pronunciatck, sulla sostituzione della pena detentiva perché non era stata formulata alcuna richiesta da parte dell'interessato (v. pagg. 1-2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così