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Ordinanza — n. 44243/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44243/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MAKREM (CUI 03NO2L2) nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20193/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale Makrem Jelassi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei dedotti motivi, in quanto dagli atti processuali si evince che nel giudizio di secondo grado il difensore dell'imputato si era limitato a riportarsi ai motivi dell'appello, tra i quali non vi era la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20193/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale Makrem Jelassi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei dedotti motivi, in quanto dagli atti processuali si evince che nel giudizio di secondo grado il difensore dell'imputato si era limitato a riportarsi ai motivi dell'appello, tra i quali non vi era la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MAKREM (CUI 03NO2L2) nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20193/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale Makrem Jelassi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei dedotti motivi, in quanto dagli atti processuali si evince che nel giudizio di secondo grado il difensore dell'imputato si era limitato a riportarsi ai motivi dell'appello, tra i quali non vi era la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i