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Ordinanza — n. 44234/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44234/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO GIUSEPPE nato a OAK LAWN( STATI UNITI AMERICA) il 21/02/1985 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20035/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giuseppe Lungaro era stato condannato in relazione al reato di cui all'art.. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 384 cod. pen; Ordinanza — n. 44234/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20035/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giuseppe Lungaro era stato condannato in relazione al reato di cui all'art.. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'asilo probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 384 cod. pen
pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO GIUSEPPE nato a OAK LAWN( STATI UNITI AMERICA) il 21/02/1985 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20035/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giuseppe Lungaro era stato condannato in relazione al reato di cui all'art.. 372 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-2 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso