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Ordinanza — n. 44233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMAK FAIEZ nato il 19/11/1977 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20017/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale Faiez Dannmak era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e.vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, al mancato riconoscimento della esimente putativa dell'art. :393-bis cod. pen. e all'applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 44233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20017/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale Faiez Dannmak era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e.vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, al mancato riconoscimento della esimente putativa dell'art. :393-bis cod. pen. e all'applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere spese di assistenza opposizione al precetto esecutivo impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
20017/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale Faiez Dannmak era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMAK FAIEZ nato il 19/11/1977 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20017/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale Faiez Dannmak era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e.vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, al mancato riconoscimento della esimente putativa dell'art. :393-bis cod. pen. e all'applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis