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Ordinanza — n. 44231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ACHOUR NADIR (CUI 05L7UW1) nato a NAPOLI il 01/08/1995 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20008/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Nadir Ben Achour era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate, e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che non conduce a diverse conclusioni la constatazione dell'intervenuta successiva rinuncia immotivata al ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 20008/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Nadir Ben Achour era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate, e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che non conduce a diverse conclusioni la constatazione dell'intervenuta successiva rinuncia immotivata al ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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procedure di ricorso censure procedurali impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali riconsiderazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
20008/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Nadir Ben Achour era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ACHOUR NADIR (CUI 05L7UW1) nato a NAPOLI il 01/08/1995 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20008/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Nadir Ben Achour era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate, e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che non conduce a diverse conclusioni la constatazione dell'intervenuta successiva rinuncia immotivata al ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso