Ordinanza — n. 44230/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCHI MASSIMO nato a FIRENZE il 02/05/1958 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19986/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado con la quale Massimo Banchi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo viblazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla completezza della motivazione, nonché all'applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena subordinata a condizione; ragioni poi reiterate con successiva memoria difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato la gran parte dei motivi privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte anche in relazione alla valutazione della prova e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (v. pagg. 4-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 392 cod. pen; Ordinanza — n. 44230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 19986/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado con la quale Massimo Banchi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo viblazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla completezza della motivazione, nonché all'applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena subordinata a condizione; ragioni poi reiterate con successiva memoria difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato la gran parte dei motivi privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte anche in relazione alla valutazione della prova e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (v. pagg. 4-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANCHI MASSIMO nato a FIRENZE il 02/05/1958 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 19986/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado con la quale Massimo Banchi era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo viblazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla completezza della motivazione, nonché all'applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena subordinata a condizione; ragioni poi reiterate con successiva memoria difensiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato la gran parte dei motivi privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte anche in relazione alla valutazione della prova e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (v. pagg. 4-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de