Ordinanza — n. 44125/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO LUCIO nato a CATANIA il 29/06/1976 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; t OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 257,6 dosi di cocaina e ti i crack in uno alla strumentazione rinvenuta ed al sistema di videosorveglianza) ineccepibilmente ritenuti, nell'ambito della valutazione complessiva, escludenti la ipotesi lieve;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44125/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che del tutto generica è la censura in ordine al rigetto della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riferitokall'intero quantitativo disponibile da parte dell'imputato; /correttamente Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO LUCIO nato a CATANIA il 29/06/1976 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; t OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 257,6 dosi di cocaina e ti i crack in uno alla strumentazione rinvenuta ed al sistema di videosorveglianza) ineccepibilmente ritenuti, nell'ambito della valutazione complessiva, escludenti la ipotesi lieve;
Ritenuto che del tutto generica è la censura in ordine al rigetto della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riferitokall'intero quantitativo disponibile da parte dell'imputato; /correttamente Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023