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Ordinanza — n. 44125/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44125/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44125/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO LUCIO nato a CATANIA il 29/06/1976 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; t OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 257,6 dosi di cocaina e ti i crack in uno alla strumentazione rinvenuta ed al sistema di videosorveglianza) ineccepibilmente ritenuti, nell'ambito della valutazione complessiva, escludenti la ipotesi lieve;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44125/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che del tutto generica è la censura in ordine al rigetto della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riferitokall'intero quantitativo disponibile da parte dell'imputato; /correttamente Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti collegamento speciale immunità parziale sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di stupefacenti restituzione speciale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO LUCIO nato a CATANIA il 29/06/1976 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; t OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 257,6 dosi di cocaina e ti i crack in uno alla strumentazione rinvenuta ed al sistema di videosorveglianza) ineccepibilmente ritenuti, nell'ambito della valutazione complessiva, escludenti la ipotesi lieve;

Ritenuto che del tutto generica è la censura in ordine al rigetto della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riferitokall'intero quantitativo disponibile da parte dell'imputato; /correttamente Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023