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Ordinanza — n. 44124/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44124/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44124/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGLI SIMONE nato a RHO il 28/07/1971 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato avendo l'imputato ricevuto notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del 12 aprile 2023 - in cui è stata emessa la sentenza impugnata - a mani proprie in data 21/12/2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda multe non pagate impugnabilità della decisione di rinvio recupero delle spese esecutive
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGLI SIMONE nato a RHO il 28/07/1971 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato avendo l'imputato ricevuto notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del 12 aprile 2023 - in cui è stata emessa la sentenza impugnata - a mani proprie in data 21/12/2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023