Ordinanza — n. 44122/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERNAGALLO PIETRO nato a GRAMMICHELE il 25/08/1966 CHIARI LUIGI SANTO nato a PONTIROLO NUOVO il 29/08/1953 FUMAGALLI MARIA LUISA nato a VAPRIO D'ADDA il 01/07/1969 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con l'atto di ricorso di Chiari e Fumagalli è genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione in fatto in ordine alla cessione del campione di cocaina desunto dal compendio captativo considerato dal primo giudice/ relativa al momento pregresso, concomitante - in cui il Pernagallo assicura l'affare al Kedeli - e successivo alla cessione - in cui sia i fornitori che i due predetti ricorrenti fanno riferimento al prezzo pagato - (v. pg. 16 della sentenza in relazione a pg. 9 e sgg. della prima sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44122/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 16 della sentenza in relazione a pg. 9 e sgg. della prima sentenza);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERNAGALLO PIETRO nato a GRAMMICHELE il 25/08/1966 CHIARI LUIGI SANTO nato a PONTIROLO NUOVO il 29/08/1953 FUMAGALLI MARIA LUISA nato a VAPRIO D'ADDA il 01/07/1969 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con l'atto di ricorso di Chiari e Fumagalli è genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione in fatto in ordine alla cessione del campione di cocaina desunto dal compendio captativo considerato dal primo giudice/ relativa al momento pregresso, concomitante - in cui il Pernagallo assicura l'affare al Kedeli - e successivo alla cessione - in cui sia i fornitori che i due predetti ricorrenti fanno riferimento al prezzo pagato - (v. pg. 16 della sentenza in relazione a pg. 9 e sgg. della prima sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo del predetto atto di ricorso è genericamente proposto per ragioni di fatto sia in relazione alla dosimetria della pena sia in relazione alla esclusione della particolare tenuità del fatto, in costanza del corretto esercizio del potere discrezionale sul rilievo dei precedenti penali a carico e dei collegamenti con circuiti criminali di spessore, elemento quest'ultimo che ha giustificato ineccepibilmente l'esclusione della ipotesi ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che quanto al ricorso del Pernagallo, il primo motivo è genericamente proposto facendo mero rinvio ai motivi di appello proposti;
Ritenuto che il secondo motivo è del pari genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione a sostegno del ruolo di intermediario realizzato dal ricorrente tra i fornitori e Chiari e la Fumagalli in relazione alla cessione del campione di cocaina alla Fumagalli ( v. pg. 16 della sentenza impugnata in relazione a pg. 9 ess. della prima sentenza); Ritenuto che il terzo motivo sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è genericamente svolto in punto di fatto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito/ che ha considerato ostativi la mancanza di resispiscenza e la mancanza di esitazione nella commissione del fatto;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -2- P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso