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Ordinanza — n. 44120/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44120/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44120/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUBILATO ALFONSO nato a MAZARA DEL VALLO il 02/03/1995 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo é manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità che ha valorizzato la condotta del ricorrente, ritrovato ad irrigare la illecita coltivazione ben protetta e di difficile individuazione, in un contesto organizzato per la stessa coltivazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44120/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo, in relazione alla esclusione della ipotesi lieve, è manifestamente infondato rispetto alla ineccepibile esclusione fondata sulla consistenza della piantagione (95 piante) e delle piante in corso di essiccazione, la sua organizzazione nonchè la notevole quantità di dosi ricavabili (634 dosi medie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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distruzione delle colture coltivazione di canapa seminativi sostanze soggette a restrizione infrazione molto grave inutilizzabilità delle prove illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUBILATO ALFONSO nato a MAZARA DEL VALLO il 02/03/1995 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo é manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità che ha valorizzato la condotta del ricorrente, ritrovato ad irrigare la illecita coltivazione ben protetta e di difficile individuazione, in un contesto organizzato per la stessa coltivazione;

Ritenuto che il secondo motivo, in relazione alla esclusione della ipotesi lieve, è manifestamente infondato rispetto alla ineccepibile esclusione fondata sulla consistenza della piantagione (95 piante) e delle piante in corso di essiccazione, la sua organizzazione nonchè la notevole quantità di dosi ricavabili (634 dosi medie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023