Ordinanza — n. 44120/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUBILATO ALFONSO nato a MAZARA DEL VALLO il 02/03/1995 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo é manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità che ha valorizzato la condotta del ricorrente, ritrovato ad irrigare la illecita coltivazione ben protetta e di difficile individuazione, in un contesto organizzato per la stessa coltivazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44120/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo, in relazione alla esclusione della ipotesi lieve, è manifestamente infondato rispetto alla ineccepibile esclusione fondata sulla consistenza della piantagione (95 piante) e delle piante in corso di essiccazione, la sua organizzazione nonchè la notevole quantità di dosi ricavabili (634 dosi medie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUBILATO ALFONSO nato a MAZARA DEL VALLO il 02/03/1995 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo é manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità che ha valorizzato la condotta del ricorrente, ritrovato ad irrigare la illecita coltivazione ben protetta e di difficile individuazione, in un contesto organizzato per la stessa coltivazione;
Ritenuto che il secondo motivo, in relazione alla esclusione della ipotesi lieve, è manifestamente infondato rispetto alla ineccepibile esclusione fondata sulla consistenza della piantagione (95 piante) e delle piante in corso di essiccazione, la sua organizzazione nonchè la notevole quantità di dosi ricavabili (634 dosi medie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023