Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44119/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO PAOLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 02/09/1971 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali complessivamente considerati (v. pg. 10 della sentenza: rifornimenti per almeno 50 volte per 5 o, talvolta, 10 grammi di cocaina per volta; debito accumulato da uno dei riforniti in un anno pari a 7mila euro) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 10 della sentenza: rifornimenti per almeno 50 volte per 5 o, talvolta, 10 grammi di cocaina per volta; debito accumulato da uno dei riforniti in un anno pari a 7mila euro) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze sanzioni pecuniarie reato di poca entità reati qualificati contro gli stupefacenti condanna al pagamento pecuniario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO PAOLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 02/09/1971 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali complessivamente considerati (v. pg. 10 della sentenza: rifornimenti per almeno 50 volte per 5 o, talvolta, 10 grammi di cocaina per volta; debito accumulato da uno dei riforniti in un anno pari a 7mila euro) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023