Ordinanza — n. 44119/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO PAOLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 02/09/1971 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali complessivamente considerati (v. pg. 10 della sentenza: rifornimenti per almeno 50 volte per 5 o, talvolta, 10 grammi di cocaina per volta; debito accumulato da uno dei riforniti in un anno pari a 7mila euro) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 10 della sentenza: rifornimenti per almeno 50 volte per 5 o, talvolta, 10 grammi di cocaina per volta; debito accumulato da uno dei riforniti in un anno pari a 7mila euro) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO PAOLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 02/09/1971 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con riferimento agli univoci indici fattuali complessivamente considerati (v. pg. 10 della sentenza: rifornimenti per almeno 50 volte per 5 o, talvolta, 10 grammi di cocaina per volta; debito accumulato da uno dei riforniti in un anno pari a 7mila euro) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023