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Ordinanza — n. 44118/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44118/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDINA VINCENZO nato a PALERMO il 02/09/1992 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; I OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso sulla omessa applicazione delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena è genericamente formulato in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la qualità e quantità dello stupefacente e la personalità dell'imputato, da un mese astretto in detenzione domicilia, oltrechè i suoi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44118/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali riduzione della pena adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDINA VINCENZO nato a PALERMO il 02/09/1992 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; I OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso sulla omessa applicazione delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena è genericamente formulato in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la qualità e quantità dello stupefacente e la personalità dell'imputato, da un mese astretto in detenzione domicilia, oltrechè i suoi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023