Ordinanza — n. 44116/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISONE GIANCARLO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 13/07/1977 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il pr444. motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con • riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 1.145 dosi di marykina (40A, oltre 38 dosi di altra tipologia di stupefacente in uno alla significatipa somma di denaro rinvenuta ) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; come pure del tutto generica è la censura in ordine all'avvenuto ridimensionamento della pena irrogata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44116/2023 — snpen · Corte di Cassazione: motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con • riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 1.145 dosi di marykina (40A, oltre 38 dosi di altra tipologia di stupefacente in uno alla significatipa somma di denaro rinvenuta ) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; come pure del tutto generica è la censura in ordine all'avvenuto ridimensionamento della pena irrogata;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISONE GIANCARLO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 13/07/1977 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il pr444. motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente proposto con • riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 1.145 dosi di marykina (40A, oltre 38 dosi di altra tipologia di stupefacente in uno alla significatipa somma di denaro rinvenuta ) ineccepibilmente ritenuti escludenti la ipotesi lieve; come pure del tutto generica è la censura in ordine all'avvenuto ridimensionamento della pena irrogata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023