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Ordinanza — n. 44115/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAIUTO CIRO nato a NAPOLI il 11/11/1992 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; T OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto all'incensurabile attribuzione al ricorrente della imputabilità sul corretto rilievo della risalenza della documentazione prodotta dalla difesa e della piena Imputabilità dimostratay dalla stessa commissione del fatto e dalla condotta processuale; come pure rispetto valutazione del compendio probatorio, essendo stata correttamente valutata la portata del compendio dichiarativo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo è parimenti generico rispetto alla motivata adeguatezza del compendio dichiarativo a sostegno della responsabilità in ordine alle lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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caso di rigore personale risarcimento del danno alla persona accertamento dell'ammontare del danno abbandono per lesioni personali violazione dei diritti della personalità indennità per il danno soggettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAIUTO CIRO nato a NAPOLI il 11/11/1992 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; T OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto all'incensurabile attribuzione al ricorrente della imputabilità sul corretto rilievo della risalenza della documentazione prodotta dalla difesa e della piena Imputabilità dimostratay dalla stessa commissione del fatto e dalla condotta processuale; come pure rispetto valutazione del compendio probatorio, essendo stata correttamente valutata la portata del compendio dichiarativo;

Ritenuto che il secondo motivo è parimenti generico rispetto alla motivata adeguatezza del compendio dichiarativo a sostegno della responsabilità in ordine alle lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023