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Ordinanza — n. 44114/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44114/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINIC BOBBY nato a AMSTERDAM( OLANDA) il 30/12/1991 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure in fatto riguardanti l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione ai quale risulta corretto l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi favorevoli in presenza di una personalità proclive a commettere reati e senza manifestazioni di resispiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44114/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Parole chiave

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motivi di cassazione censure procedurali procedura di ricusazione attenuazione libera della pena cancellazione dall'albo avvocati motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINIC BOBBY nato a AMSTERDAM( OLANDA) il 30/12/1991 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure in fatto riguardanti l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione ai quale risulta corretto l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi favorevoli in presenza di una personalità proclive a commettere reati e senza manifestazioni di resispiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023