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Ordinanza — n. 44111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNI FRANCESCO nato a MONTEBELLO IONICO il 27/10/1998 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; )7( OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente generico, limitandosi ad una elencazione di principi di diritto senza alcun confronto con le ragioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Parole chiave

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censure procedurali procedure di ricorso censura dell'apprezzamento delle prove diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione grave deficienza del procedimento all'estero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASNI FRANCESCO nato a MONTEBELLO IONICO il 27/10/1998 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; )7( OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente generico, limitandosi ad una elencazione di principi di diritto senza alcun confronto con le ragioni della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023