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Ordinanza — n. 44110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICONE ANIELLO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1975 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento: - alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ( primo e terzo motivo) con riguardo alla esclusione della incompatibilità tra l'omesso riconoscimento e la qualificazione dell'ipotesi lieve ed alla inincidenza delle dichiarazioni spontanee dell'imputato; - alla omessa applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ( secondo motivo) con riguardo alla ineccepibile valutazione degli indici fattuali posti a sostegno del diniego ( v. pg. 5 della sentenza);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. ( secondo motivo) con riguardo alla ineccepibile valutazione degli indici fattuali posti a sostegno del diniego ( v. pg. 5 della sentenza);

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per risarcimento danni ricorso di annullamento attenuazione della pena annullamento del lodo arbitrale condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICONE ANIELLO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1975 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento: - alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ( primo e terzo motivo) con riguardo alla esclusione della incompatibilità tra l'omesso riconoscimento e la qualificazione dell'ipotesi lieve ed alla inincidenza delle dichiarazioni spontanee dell'imputato; - alla omessa applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ( secondo motivo) con riguardo alla ineccepibile valutazione degli indici fattuali posti a sostegno del diniego ( v. pg. 5 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023