Ordinanza — n. 44109/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUANANI HAIDER (CUI: 03LLQKP) nato il 05/01/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla non equità del processo con riferimento al compendio probatorio considerato, è manifestamente infondato in quanto sono state valutate giustificatamente recessive le dichiarazioni dell'imputato ( v. punto 6.4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione in ordine alla volontaria condotta violentemente e minacciosamente oppositiva tenuta dall'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44109/2023 — snpen · Corte di Cassazione: punto 6.4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione in ordine alla volontaria condotta violentemente e minacciosamente oppositiva tenuta dall'imputato;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUANANI HAIDER (CUI: 03LLQKP) nato il 05/01/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla non equità del processo con riferimento al compendio probatorio considerato, è manifestamente infondato in quanto sono state valutate giustificatamente recessive le dichiarazioni dell'imputato ( v. punto 6.4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione in ordine alla volontaria condotta violentemente e minacciosamente oppositiva tenuta dall'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.2023