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Ordinanza — n. 44109/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44109/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUANANI HAIDER (CUI: 03LLQKP) nato il 05/01/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla non equità del processo con riferimento al compendio probatorio considerato, è manifestamente infondato in quanto sono state valutate giustificatamente recessive le dichiarazioni dell'imputato ( v. punto 6.4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione in ordine alla volontaria condotta violentemente e minacciosamente oppositiva tenuta dall'imputato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44109/2023 — snpen · Corte di Cassazione: punto 6.4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione in ordine alla volontaria condotta violentemente e minacciosamente oppositiva tenuta dall'imputato;

Parole chiave

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minaccia contro le autorità reati contro la pubblica autorità minaccia all'ordine pubblico impedimento di un atto dell'autorità reato di coazione azione legale a scopo intimidatorio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUANANI HAIDER (CUI: 03LLQKP) nato il 05/01/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla non equità del processo con riferimento al compendio probatorio considerato, è manifestamente infondato in quanto sono state valutate giustificatamente recessive le dichiarazioni dell'imputato ( v. punto 6.4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione in ordine alla volontaria condotta violentemente e minacciosamente oppositiva tenuta dall'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.2023