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Ordinanza — n. 44108/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44108/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCIA TIZIANO nato a ROMA il 03/09/1971 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure riguardanti la dosimetria della pena, da un lato, giustificata in base al correttoyèsercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito e dall'altro manifestamente infondata in base al consolidato principio secondo il quale nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015.DG., Rv. 265184) ed in assenza di qualsiasi reformatio in pejus a riguardo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44108/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, quanto al secondo motivo, si versa in una censura di merito al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 4 della sentenza); Rilevato che non può essere considerata la memoria difensiva depositata in data 25/9/2023 fuori termine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese ripetibili dell'avvocato censure tardive modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCIA TIZIANO nato a ROMA il 03/09/1971 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure riguardanti la dosimetria della pena, da un lato, giustificata in base al correttoyèsercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito e dall'altro manifestamente infondata in base al consolidato principio secondo il quale nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015.DG., Rv. 265184) ed in assenza di qualsiasi reformatio in pejus a riguardo;

Ritenuto che, quanto al secondo motivo, si versa in una censura di merito al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 4 della sentenza); Rilevato che non può essere considerata la memoria difensiva depositata in data 25/9/2023 fuori termine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/20