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Ordinanza — n. 44107/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44107/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF DAOUDA nato il 24/01/1984 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento all'elemento soggettivo ,, ineccepibilmente affermata dal primo giudice in relazione alla colluttazione posta in essere dal ricorrente all'atto della sua identificazione, dopo l'intrapresa fuga e, come rilevato nell'impugnata sentenza, del tutto genericamente censurata in appello;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, quanto al secondo motivo, del tutto generica è la censura in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo della gravità dei fatti; Ritenuto che del tutto generica è la censura sulla dichiarata irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, cod. pen, sul corretto rilievo della assenza di questioni relative alla prescrizione; Ritenuto che alla conclusioni illustrate non osta la istanza difensiva di rimessione del procedimento alal sezione ordinaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione pena pecuniaria sospesa motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di esecuzione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che, quanto al secondo motivo, del tutto generica è la censura in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF DAOUDA nato il 24/01/1984 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento all'elemento soggettivo ,, ineccepibilmente affermata dal primo giudice in relazione alla colluttazione posta in essere dal ricorrente all'atto della sua identificazione, dopo l'intrapresa fuga e, come rilevato nell'impugnata sentenza, del tutto genericamente censurata in appello;

Ritenuto che, quanto al secondo motivo, del tutto generica è la censura in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo della gravità dei fatti; Ritenuto che del tutto generica è la censura sulla dichiarata irrilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, cod. pen, sul corretto rilievo della assenza di questioni relative alla prescrizione; Ritenuto che alla conclusioni illustrate non osta la istanza difensiva di rimessione del procedimento alal sezione ordinaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9