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Ordinanza — n. 44103/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSHA3 ILIAZ nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure in fatto riguardanti la dosimetria della pena in relazione alla quale risulta corretto l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità della condotta tenuta dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023

Parole chiave

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motivi di cassazione ordinamento dei contributi causali motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione regime della cauzione divieto di rappresentanza dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSHA3 ILIAZ nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure in fatto riguardanti la dosimetria della pena in relazione alla quale risulta corretto l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità della condotta tenuta dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023