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Ordinanza — n. 44101/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44101/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA MARCO nato a MARINO il 20/01/1991 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione in fatto che ha considerato l'elevatissimo contenuto medio di principio attivo (compreso tra 84,1 e 93,7%) della cocaina in uno alla personalità negativa del ricorrente gravato da precedenti analoghi e sottorwto a misura cautelare per analogo procedimento pendente oltre che del contesto operativo collegato ad una nota piazza di spaccio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA MARCO nato a MARINO il 20/01/1991 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione in fatto che ha considerato l'elevatissimo contenuto medio di principio attivo (compreso tra 84,1 e 93,7%) della cocaina in uno alla personalità negativa del ricorrente gravato da precedenti analoghi e sottorwto a misura cautelare per analogo procedimento pendente oltre che del contesto operativo collegato ad una nota piazza di spaccio;

Parole chiave

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motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile recupero delle spese esecutive caso di rigore economico pena di recesso condanna al pagamento pecuniario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA MARCO nato a MARINO il 20/01/1991 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione in fatto che ha considerato l'elevatissimo contenuto medio di principio attivo (compreso tra 84,1 e 93,7%) della cocaina in uno alla personalità negativa del ricorrente gravato da precedenti analoghi e sottorwto a misura cautelare per analogo procedimento pendente oltre che del contesto operativo collegato ad una nota piazza di spaccio;

Ritenuto che il secondo motivo avente ad oggetto la confisca della somma di denaro sequestrata, è inammissibile avendo riguardo a questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023